Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, sono stati adottati “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. L’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 1 prevede che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi sottoprodotti anziché rifiuti, è necessario dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni:
a. “la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”
b. “È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi”
c. “La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”
d. “l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute umana”
Se un residuo andrà considerato sottoprodotto o meno dipenderà esclusivamente dalle condizioni di legge sopra richiamate. Allo stesso modo il Regolamento precisa che la valutazione del rispetto dei criteri spetta ad un’analisi da effettuarsi caso per caso, alla luce del complesso delle circostanze.
Il Regolamento, peraltro, non ha previsto degli strumenti “probatori” necessari per dimostrare la qualifica di sottoprodotto, ma lascia all’operatore la possibilità di scegliere i mezzi di prova in autonomia. Resta inteso che la qualifica di sottoprodotto non potrà mai essere acquisita in un tempo successivo alla generazione del residuo, non potendo un materiale essere inizialmente qualificato come rifiuto poi divenire sottoprodotto. Il possesso dei requisiti deve quindi sussistere fin dal momento in cui il residuo viene generato. Gli strumenti probatori indicati dal Regolamento sono la documentazione contrattuale e la scheda tecnica. Le schede tecniche devo essere vidimate dalla camera di commercio di competenza con le stesse modalità adottate peri registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini della vidimazione le schede tecniche devono contenere solo
• I dati anagrafici dell’impresa produttrice
• I riferimenti dell’impianto di produzione (indirizzo, autorizzazione ente/rilasciate, esempio AUA, data di rilascio dell’autorizzazione).
Bullcrem Lack mette a disposizione:
• la documentazione contrattuale
Garantisce e disciplina contrattualmente, inoltre, l’utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale” e la “legalità dell’utilizzo” attraverso l’istituzione di una procedura interna per la gestione del residuo. In tal senso prima di procedere con il ritiro del sottoprodotto se ne richiede il preventivo invio al nostro sito produttivo di un campione significativo e rappresentativo.
Per poter attivare quanto sopra, abbiamo la necessità di ricevere il materiale separato per colore e sgombro da altri rifiuti (ganci, sigarette, pezzi di legno, e altri scarti).