Un aspetto forse poco conosciuto riguarda al fatto che il Regolamento REACH prevede degli obblighi particolari anche nel caso di sostanze contenute in articoli. L’art. 3.3 del Regolamento REACH definisce cosa si intende con il termine “Articolo”, ovvero un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.
Nell’ambito della verniciatura industriale, l’articolo è l’oggetto, di diversa natura chimica-meccanica-fisica, che viene trattato con, ad esempio, delle vernici contenenti sostanze chimiche. Un oggetto prima e dopo il trattamento di verniciatura viene definito quindi, articolo.
Dal punto di vista regolatorio, l’art. 33 del REACH illustra quali responsabilità comunicative ricadano sulla figura del fornitore: il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all’articolo 57 ed è stata identificata a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell’articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.