La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha annullato il regolamento delegato della Commissione del 2019 (UE 2020/217 – 4 ottobre 2019) nella parte in cui riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate del biossido di titanio come sostanza cancerogena per inalazione in talune forme di polvere.
In primo luogo, la Commissione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dell’attendibilità e dell’accettabilità dello studio su cui si basava la classificazione e, in secondo luogo, ha violato il criterio secondo cui tale classificazione può riguardare solo una sostanza che ha la proprietà intrinseca di causare il cancro. Il biossido di titanio è una sostanza chimica inorganica utilizzata, in particolare sotto forma di pigmento bianco, per le sue proprietà coloranti e coprenti in diversi prodotti, dalle vernici ai medicinali e ai giocattoli. Nel 2016, l’autorità francese competente ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) una proposta per classificare il biossido di titanio come sostanza cancerogena. L’anno successivo, il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA (“il RAC”) ha adottato un parere che classifica il biossido di titanio come cancerogeno di categoria 2, inclusa l’indicazione di pericolo “H 351 (inalazione)”.
Sulla base del parere del RAC, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento 2020/2172, con il quale ha proceduto alla classificazione ed etichettatura armonizzate del biossido di titanio, riconoscendo che tale sostanza era sospettata di essere cancerogena per l’uomo, per inalazione, sotto forma di polvere contenente l’1% o più di particelle di diametro uguale o inferiore a 10 μm.
I ricorrenti, nella loro qualità di fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle o fornitori di biossido di titanio, hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale per l’annullamento parziale del regolamento 2020/217.
La Corte di Giustizia ha dato ragione ai ricorrenti per due motivazioni.
In primo luogo, la Corte ritiene che, nel caso specifico, non fosse soddisfatto il requisito di basare la classificazione di una sostanza cancerogena su studi attendibili e accettabili.
In secondo luogo, la Corte ritiene che la classificazione e l’etichettatura contestate violassero il criterio secondo il quale la classificazione di una sostanza come cancerogena può applicarsi solo a una sostanza che abbia la proprietà intrinseca di provocare il cancro.
Fonte: curia.europa.eu
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